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Diritti umani - Articolo 2

Diritti

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Doveri

Nessuno dovrebbe prestare supporto di qualsiasi genere alle ingiustizie, mentre ognuno ha la responsabilità di operarsi a favore della dignità e dell’autorealizzazione degli altri individui.

Dichiarazione universale dei diritti umani

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